.

Cerca nel blog

Per la traduzione in una lingua diversa dall'Italiano.For translation into a language other than.

Il presente blog è scritto in Italiano, lingua base. Chi desiderasse tradurre in un altra lingua, può avvalersi della opportunità della funzione di "Traduzione", che è riporta nella pagina in fondo al presente blog.

This blog is written in Italian, a language base. Those who wish to translate into another language, may use the opportunity of the function of "Translation", which is reported in the pages.


Powered By Blogger

Metodo di Ricerca ed analisi adottato


Il medoto di ricerca ed analisi adottato è riportato suwww.coltrinariatlanteamerica.blogspot.com

Vds. post in data 30 dicembre 2009 seguento il percorso:
Nota 1 - L'approccio concettuale alla ricerca. Il metodo adottato
Nota 2 - La parametrazione delle Capacità dello Stato
Nota 3 - Il Rapporto tra i fattori di squilibrio e le capacità delloStato
Nota 4 - Il Metodo di calcolo adottato

Per gli altri continenti si rifà riferimento al medesimo blog www.coltrinariatlanteamerica.blogspot.com per la spiegazione del metodo di ricerca.

sabato 12 novembre 2016

Una visione africocentrica del Diritto

Diritto internazionale
Corte penale internazionale, gli africani che vogliono abbandonarla
Anastasia Buscicchio
13/11/2016
 più piccolopiù grande
Continua lo scacco alla Corte Penale Internazionale, Cpi, da parte degli stati africani. Più volte è stata considerata in seno all’Unione Africana, Ua, l’ipotesi di un “recesso di massa” dallo Statuto di Roma.

Sebbene durante l’ultimo vertice dell’Ua alcuni Paesi tra cui Botswana, Nigeria, Senegal, Costa d’Avorio e Tunisia si siano pubblicamente opposti all'idea, nelle ultime settimane Burundi, Sudafrica e Gambia hanno manifestamente espresso la loro volontà di abbandonare la Corte.

In ogni caso, il recesso entrerà in vigore a decorrere da un anno dalla notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne è depositario in conformità all’art. 127 dello Statuto di Roma.

È bene tener presente che a norma dello stesso articolo, il recesso di uno Stato non lo esonera dagli obblighi posti a suo carico quando ne era parte, né compromette qualsiasi cooperazione concordata con la Corte in occasione d’inchieste e procedure penali alle quali lo Stato che recede aveva il dovere di cooperare e iniziate prima della data in cui il recesso è divenuto effettivo.

Tale atto di rinuncia non impedisce neppure di continuare a esaminare qualsiasi questione di cui la Corte era già investita prima della data in cui il recesso è divenuto effettivo. Di conseguenza, i crimini che si sono commessi in precedenza alla data della notifica di recesso restano comunque perseguibili.

Burundi, Sudafrica e Gambia votano il recesso dallo Statuto di Roma
Il Parlamento del Burundi ha votato a favore del recesso dallo Statuto di Roma il 12 ottobre 2016, a poco più di un mese dalla pubblicazione del rapporto della Commissione di Indagine Indipendente delle Nazioni Unite in Burundi (Uniib), il quale registra prove di manifeste violazioni dei diritti umani e la potenziale commissione di crimini contro l’umanità da parte del governo di Bujumbura e degli organi agenti a proprio titolo.

Appena una settimana dopo l’approvazione del recesso da parte del parlamento in Burundi, il 19 ottobre 2016, la Repubblica Sudafricana ha notificato al Segretario Generale delle Nazioni Unite la propria volontà di recesso con documento firmato dal Ministro degli Esteri Maite Nkoana-Mashabane.

Le prime divergenze tra Sudafrica e Cpi sono nate lo scorso anno, quando Pretoria ha ignorato l’ordinanza d’arresto della Corte nei confronti del presidente sudanese Omar Hassan al-Bashir, accusato di genocidio e crimini di guerra in Darfur.

Il governo sudafricano, inoltre, sostiene che l’effettiva implementazione dello Statuto della Cpi del 2002 si ponga in conflitto con le previsioni disposte dal proprio Diplomatic Immunities and Privileges Act n. 37 del 2001, e le sue obbligazioni riguardo alla risoluzione pacifica dei conflitti siano incompatibili con l’interpretazione proposta dalla Corte.

Analogamente, a pochi giorni dalla notifica, il governo del Gambia si è schierato a sfavore della Corte, pronunciandosi duramente contro l’attività dell’organo, accusato di essere uno strumento umiliante nei confronti degli africani e il cui mirino è rivolto esclusivamente a questo continente, dislocando l’attenzione da altri episodi criminosi diffusi in diverse aree del globo.

“Corte caucasica internazionale”
La Cpi è stata perfino definita “Corte caucasica internazionale” alludendo alle ingerenze dei Paesi Occidentali e dei loro interessi negli affari della Corte. In questo clima di tensione sarebbe più che mai opportuno riconsiderare gli equilibri e soprattutto gli squilibri in seno alla Cpi e agli organi da cui discende.

La critica non è recente: già in passato gli stati dell’Ua avevano biasimato la parzialità dell’organo, mal tollerando l’elevata concentrazione d’indagini sul territorio africano.

Lo scorso settembre, la Procuratrice della Corte penale internazionale Fatou Bensouda ha pubblicato a tal proposito una dichiarazione concernente i parametri di selezione e classificazione dei casi dei quali la Procura è chiamata ad occuparsi.

Oltre a chiarire il potere discrezionale dell’ufficio, il documento precisa i parametri che indirizzano la Procura nella scelta dei casi sui quali indagare, tra cui: la gravità dei crimini, il grado di responsabilità e i capi di imputazione in conformità ai principi di indipendenza, imparzialità e obiettività a fondamento dell’attività della Corte.

L’ufficio istruttorio ha condotto negli ultimi anni indagini in Uganda; Repubblica Democratica del Congo; Darfur, Sudan; Repubblica Centrafricana, mediante due distinte investigazioni; Kenya; Libia; Costa d’Avorio, Mali e Georgia. La Procura ha altresì indetto indagini preliminari riguardo alle situazioni in Afghanistan; Colombia; Guinea; Iraq/UK; Palestina, Nigeria e Ucraina.

Rischio reazione a catena
La preoccupazione principale alla luce degli ultimi avvenimenti è che tali episodi possano provocare una reazione a catena, per cui ogni Stato che si trovi in posizione di dissenso con la Corte Internazionale sarebbe portato a notificare l’atto di rinuncia dallo Statuto.

Il concreto recesso da parte di uno Stato membro rappresenterebbe un grave passo indietro, specialmente riguardo agli sforzi compiuti in virtù dell’universalità dell’Istituzione.

In un momento simile frutterebbe se tutti gli Stati lavorassero congiuntamente, invitando i membri insofferenti a riconsiderare la propria posizione e avviando un nuovo dialogo, per sostenere la Cpi, ma soprattutto assicurarne efficacia e attendibilità per tutelare il sistema di giustizia universale garantito alle vittime di atrocità di massa e contrastare l’impunità innanzi alla brutalità di tali crimini, al di là dei dissapori e i vezzi politici di singoli capi di Stato.

Sebbene imperfetta, la Cpi resta uno strumento cruciale di accesso alla giustizia internazionale, essenziale ad assicurare lo stato di diritto e la tutela dei diritti fondamentali per le vittime delle più gravi violazioni di diritto umanitario.

Con i suoi 124 stati membri, dal 2002, è il primo organismo giudiziario con giurisdizione internazionale permanente per la persecuzione di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra; in assenza di corti regionali con giurisdizione penale, è l’unica garanzia giudiziale sovranazionale per chi è vittima di crimini internazionali.

Anastasia Buscicchio è assistente di ricerca presso il Budapest Centre for Mass Atrocities Prevention.

Nessun commento:

Posta un commento