In un momento di tensione nelle relazioni con la Corte penale internazionale (Cpi), gli Stati dell’Unione africana (Ua) hanno mantenuto negli ultimi anni un atteggiamento di ostilità e diffidenza nei confronti del nuovo tribunale internazionale, istituito a Roma nel 1998 ed entrato in funzione nel 2002.
Più volte è stato rilevato dagli Stati membri dell’Ua come la Corte abbia concentrato i suoi sforzi investigativi quasi esclusivamente in Africa, tralasciando altri evidenti e rilevanti casi di crimini internazionali in diverse regioni del mondo.
Inoltre, è stata lamentata un’eccessiva ingerenza europea negli affari della Cpi: l’ammontare totale della partecipazione economica degli Stati europei al fondo della Corte, ad esempio, eccederebbe il 70%, contribuendo sensibilmente dal canto europeo all’imposizione di proprie soluzioni in Africa.
È stato altresì messo in discussione il carattere democratico di rappresentatività della Cpi, poiché - mancando l’adesione di Stati Uniti, Cina e India allo Statuto di Roma -, essa rappresenterebbe solo un terzo della popolazione mondiale.
Vecchie incomprensioni e nuovi spiragli Tali risentimenti emergono chiaramente esacerbati dal processo contro l’ex presidente del Kenya Uhuru Kenyatta, una circostanza che ha portato molti paesi dell’Ua a voler rivedere la propria cooperazione con la Corte penale internazionale.
La situazione di stallo tra la Corte e l’Unione ha generato, inoltre, non pochi problemi per l’esecuzione del mandato d’arresto contro il presidente sudanese Omar Hassan Al-Bashir, accusato di crimini internazionali dall’ex procuratore della Cpi Luis Moreno-Ocampo: una vicenda segnata dal mancato arresto in Sudafrica, in data ai margini dell’assemblea generale dell’Ua, e dalla mancata cooperazione di paesi africani già membri dello Statuto di Roma.
In occasione del ventisettesimo vertice dell’Ua, svoltosi a Kigali lo scorso luglio, tuttavia, non vi è stata ufficiale menzione della polemica e, per la prima volta dal 2013, l’incontro si è concluso senza un esplicito attacco all’attività della Corte. Inoltre,alcuni paesi (tra cui Botswana, Nigeria, Senegal, Costa d’Avorio e Tunisia), si sono pubblicamente opposti all’ipotesi di recesso dallo Statuto di Roma proposta da molti membri dell’Ua.
Che tale coraggiosa presa di posizione incoraggi gli altri Stati a superare le loro riserve è un’ipotesi del tutto augurabile, in quanto la Cpi è ancora oggi l’unico strumento della giustizia internazionale atto a giudicare individui che abbiano commesso crimini internazionali.
La procuratrice generale della Cpi Fatou Bensouda, di nazionalità gambiana, ha intanto avviato una serie di procedimenti anche in altre aree geografiche, comunque allineandosi a sostegno dell’operato della Corte e affermando che molti dei giudizi attivi nei confronti di individui africani siano effettivamente il risultato della volontà di alcuni paesi di rivolgersi all’autorità internazionale, poiché inidonei o impossibilitati a istituire processi a livello interno.
Il caso Habré L'Unione africana, contestualmente, approvando misure per la formazione di una rete di pubblici ministeri per la disciplina dei crimini internazionali e incoraggiando i suoi Stati membri a conferire ai tribunali locali giurisdizione universale in materia, ha voluto affermare la propria autonomia nell’impegno a contrastare l’impunità, dimostrando di avere i mezzi e la volontà di perseguire i crimini commessi all’interno dei propri confini, senza l’interferenza di attori esterni.
Esemplare a tal proposito la sentenza del 30 maggio 2016 del Tribunale speciale istituito dal Senegal con il sostegno dell’Ua, che ha condannato per crimini contro l’umanità Hissène Habré, dittatore del Ciad tra il 1982 e il 1990.
La corte giudicante, designata dall’accordo tra Ua e Senegal il 22 agosto 2012, è un tribunale “misto” riconducibile per alcuni aspetti all’impostazione delle corti statali e per altri a quella dei tribunali internazionali, sulla falsariga della Corte speciale per la Sierra Leone e delle Camere straordinarie per la Cambogia, istanze istituite però con l’assistenza delle Nazioni Unite e non di un’organizzazione regionale.
Il Tribunale speciale, il cui statuto ne disciplina la competenza per materia con riferimento alle previsioni dello statuto della Cpi, è competente per i crimini di genocidio, crimini di guerra, tortura e crimini contro l'umanità.
Per quanto attiene alla competenza con riguardo all’accusato, si ritiene legittima la persecuzione di un singolo individuo che si trovi in territorio senegalese e sia principale responsabile dei crimini in analisi.
Ad avvalorare questa ipotesi, il disposto della Convenzione Onu contro la tortura del 1984, che obbliga in questo caso il Senegal a provvedere immediatamente all’istruzione di un processo, l’accordo tra il governo senegalese e l’Ua, con cui veniva istituita la giurisdizione penale ad hoc, il mandato del 2006 con cui l’Ua attribuiva la competenza a giudicare al Senegal (Decision sur le procès d’Hissene Habré et l’Union Africaine del 3 agosto 2006).
Giurisdizione universale e atrocità di massa Il caso Habré è una manifesta dimostrazione di come la giurisdizione universale sia uno strumento rilevante o, ancor più, essenziale nell’ambito della repressione e della prevenzione delle atrocità di massa: essa garantisce che i sospetti non possano godere dell’impunità in uno Stato terzo, quando non possono essere perseguiti dinanzi ai giudici del paese in cui i crimini sono stati commessi o davanti a un Tribunale internazionale.
È auspicabile, in quest’ottica, non il recesso da parte degli Stati africani dallo Statuto di Roma, bensì l’implementazione di un impianto effettivamente ed efficacemente imparziale, libero da ingerenze politiche, capace di garantire giustizia alle vittime di crimini internazionali.
Anastasia Buscicchio è assistente di ricerca presso il Budapest Centre for Mass Atrocities Prevention.
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